ABBOZZO DI LINEE-GUIDA PER LA SEPARAZIONE

Di fronte al nuovo proliferare delle alghe tossiche rappresentate dalle proposte e disegni di legge che vogliono far intervenire le associazioni dei padri separati nelle separazioni coniugali, riproponiamo queste bozze di linee guida per difendere le donne e i bambini dalla violenza e dagli abusi; sono graditi suggerimenti, integrazioni e quant’altro.

 1) Un primo consiglio è quello di annotare tutto, ai colloqui con i Servizi sociali andate con qualcuno (es. il vostro avvocato di fiducia) che potrà testimoniare in futuro in tribunale perché voi non sarete credute, i vostri figli non saranno creduti. Annotate, scrivete i nomi di eventuali testimoni, al limite registrate i colloqui; non è molto legale ma tenete presente che in futuro in tribunale sarà solo la vostra parola e quella di vostro figlio contro quella dei Servizi sociali. Se avrete delle prove non potranno incastrarvi.

 2) Se il conflitto è acceso, se ci sono violenze, recatevi presso un Centro antiviolenza, non fidatevi di chi, a titolo personale o come associazione, si fa avanti per aiutarvi, soprattutto non andate mai in un cosiddetto centro di mediazione familiare. Non c’è ancora una legge che regolamenti la mediazione familiare quindi nessuno sa che competenze hanno i sé dicenti mediatori familiari; anche se centri pubblici operano in assenza di una legge, di una normativa. Molti di questi centri sono solo covi di maschilisti, operano con tecniche di programmazione neurolinguistica e il loro obiettivo è di farvi a pezzi.

 3) Non lasciatevi intimidire.

 4) Se qualcuno che non è un medico fa anche solo un accenno alla PAS ditegli che lo potreste denunciare per esercizio abusivo della professione medica.
Se è un medico a parlare di PAS ditegli che per la scienza ufficiale questa cosa non esiste e che quindi rischia un esposto all’Ordine dei Medici perché non si attiene alle conoscenze scientifiche ufficiali.

4) Se non avete redditi avete diritto al gratuito patrocinio sia dell’avvocato sia degli specialisti (CTU e CTP).

Per il CTP la dichiarazione di accettare il gratuito patrocinio deve essere fatta per iscritto dal professionista prima che inizi il suo lavoro e consegnata al vostro avvocato.

Per il CTU la richiesta va fatta al momento del conferimento dell’incarico.

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