LA CONVENZIONE DI ISTANBUL E LE ASSOCIAZIONI DEI PADRI SEPARATI

gatto-volpe

In un post precedente abbiamo parlato della Convenzione di Istanbul e di come i principi in essa contenuti non vengano rispettati dalle associazioni dei padri separati che d’altro canto si propongono come interlocutori della politica per far approvare progetti di legge di modifica del diritto di famiglia.

Questa contraddizione desta più di qualche sospetto; l’ideologia di queste associazioni, e dei gruppi collaterali a esse, è ancora quella patriarcale (ne abbiamo parlato qui e qui, retriva e reazionaria, maschilista e misogina, che coltiva la cultura della sottomissione della donna all’uomo, che minimizza e nega i femminicidi facendosene così mandante.

Soggetti di tal fatta possono essere credibili quando si propongono come interlocutori della politica sostenendo che i loro progetti di legge sono nell’interesse delle donne e dei minori? Francamente crediamo di no; di lupi vestiti da agnelli è pieno il mondo. Ma si sa, noi siamo femminist*, malevol* e magari ci abbiamo pure la peste. Allora mettiamoli alla prova.

La prova del nove, il discrimine tra chi sostiene la violenza contro le donne e chi la condanna è la Convenzione di Istanbul; chi, singolo o associato, aderisce ai principi della Convenzione di Istanbul e ne condivide i principi, dà prova inequivocabile di essere contro la violenza sulle donne e di impegnarsi nella sua azione civile e sociale a contrastarla in tutte le sue forme, fisica e psicologica.

Chiediamo pertanto alla politica di farsi più attenta nello scegliere i suoi interlocutori. Chiediamo che le associazioni che intendano proporsi come interlocutori della politica, che chiedono incontri con i parlamentari, che chiedono audizioni parlamentari siano soltanto quelle preventivamente accreditate dagli Uffici di Presidenza di Camera e Senato.

Sui criteri di accreditamento decidono ovviamente gi Uffici di Presidenza di Camera e Senato; ci sembra opportuno suggerire che tra i criteri di accreditamento sia prevista anche l’adesione e condivisione dei principi della Convenzione di Istanbul, di cui fa fede lo Statuto sociale di ciascuna associazione, con un articolo specifico che li richiami, così formulato:

Art. X – Adesione e condivisione dei principi della Convenzione di Istanbul

L’Associazione aderisce e condivide i principi della Convenzione di Istanbul, così elencati:

1) L’Associazione si impegna a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

2) L’Associazione si impegna a contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne;

3) L’Associazione si impegna a rispettare le politiche e le misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;

4) L’Associazione si impegna a sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge contro la violenza di genere, al fine di adottare un approccio integrato per l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

Chi aderisce e condivide i principi contenuti nella Convenzione di Istanbul, di recente ratificata dalla Camera dei Deputati e dal Senato, viene accreditato e può dialogare con la politica; chi non la condivide è fuori dalla possibilità di influenzare la legislazione del Paese, non deve essergli data questa possibilità.

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