LA SINPIA E LA PAS – III

cassazione

Nel marzo del 2013 la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, con la sentenza n° 7041, si è pronunciata sull’uso processuale di concetti privi di riconoscimento scientifico.

Questa sentenza pone un principio giuridico fondamentale, un autentico pilastro del diritto, che è il seguente:

Non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare.

La Suprema Corte ci dice che in ambito giudiziario non è possibile adottare soluzioni basate su concetti, come quello di PAS, privi del necessario riconoscimento scientifico perché esse provocano danni maggiori di quelli che si pretendono di scongiurare in base alla teoria medesima, priva di riconoscimento scientifico.

Il discorso della Suprema Corte è di una chiarezza cristallina e pone un fondamentale principio giuridico che il magistrato che emette una sentenza è tenuto a rispettare: non si possono adottare soluzioni giudiziarie basate su concetti privi di riconoscimento scientifico.

La SINPIA, in un recente comunicato, critica questo principio giuridico ritenendo sufficiente che la teoria, sia pur priva di riconoscimento scientifico ufficiale, abbia una “generale accettazione” da parte di una comunità di esperti.

Ci asteniamo per ora, per carità di patria, dall’analizzare l’inconsistenza epistemologica dei due concetti espressi dalla SINPIA nel suo comunicato, quello di “generale accettazione” e quello di “comunità di esperti”.

Non possiamo non rilevare, a questo punto, una sorta di excusatio non petita da parte della SINPIA; sappiamo difatti, che dopo le critiche da parte del Ministero della salute, i sostenitori della PAS si sono affrettati a dire che non più di PAS si doveva parlare ma solo di alienazione genitoriale, e che le due cose sono diverse. Come si può leggere, la Suprema Corte di Cassazione si esprime in termini critici nei confronti della PAS dicendo che il concetto è privo del necessario conforto scientifico (cioè non ha basi scientifiche sufficienti). Orbene, se i due concetti, quello di PAS e quello di alienazione genitoriale, sono differenti, come sostengono i sostenitori della PAS, non c’è motivo di risentirsi dal momento che la Suprema Corte di Cassazione critica solo il concetto di PAS. Se la SINPIA emette quel comunicato contro la sentenza, dà atto che i due concetti sono identici e che quindi ogni critica rivolta al concetto di PAS vale anche per quello di alienazione genitoriale.

A questo punto continuiamo a reiterare la domanda iniziale:

Perché la SINPIA, importante società scientifica italiana di neuropsichiatria infantile, in grado quindi di fare scuola nel settore specifico dei disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza, si esprime in termini positivi (ved. Linee guida SINPIA e Comunicato SINPIA sulla PAS su un concetto, quello di alienazione parentale, rigettato dalla comunità scientifica a livello mondiale e in Italia dalle massime autorità istituzionali nel campo della tutela della salute?

E perché la SINPIA con il suo comunicato giunge addirittura, cosa inaudita, a criticare la Suprema Corte di Cassazione?

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