LA SINPIA E LA PAS – V

comunicato

Continuiamo l’analisi del comunicato SINPIA.

Quinta frase:

Tale nozione compare già nel DSM IV nell’Asse V tra i Problemi Relazionali Genitore – Figlio; e’ previsto il suo inserimento nella prossima edizione del DSM V all’interno della nuova categoria dei Disturbi Relazionali, in quanto il fenomeno origina da una patologia della relazione che include il bambino ed entrambi i genitori, ognuno dei quali porta il proprio contributo.

Qui ci sono altre due affermazioni discutibili.

La prima è che questa nozione, alienazione genitoriale cioè, compare già nell’asse V tra i problemi relazionali genitore-figlio. Andiamo a vedere cosa dice l’Asse V del DSM-IV.

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Non sembra che vi sia attinenza tra l’Asse V del DSM-IV e la nozione di alienazione genitoriale.

La seconda affermazione, davvero apodittica, è che nel DSM V (che in realtà è DSM-5) l’alienazione genitoriale sarebbe stata inserita nella nuova categoria dei Disturbi relazionali. Bene, il DSM-5 è stato pubblicato e la categoria del Disturbi Relazionali non c’è.

Sesta frase:

In secondo luogo, colpisce come la Suprema Corte abbia espresso il proprio parere senza fare riferimento ai principi enunciati nella sentenza Cozzini (Cass. Pen. 17.09.10, n. 43786) la quale ha stabilito i criteri di scientificità di una teoria tra cui la “generale accettazione” della teoria stessa da parte della comunità di esperti.

È giunto il momento di analizzare questi nuovi concetti.

La sentenza Cozzini è pronunciata dalla IV Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione in un procedimento per omicidio colposo di un operaio esposto a polveri di amianto e deceduto per mesotelioma pleurico. Si è trattato di un giudizio penale, quindi poco pertinente con le vicende separative, ma stabilisce dei principi giuridici che possono essere assunti anche nei processi civilistici, laddove si chiamano in causa concetti scientifici. Con la detta sentenza la Suprema Corte annullò con rinvio il giudizio di appello che vedeva condannati i dirigenti dell’azienda.

Va premesso che in nessun punto della sentenza sono scritte le frasi riportate dalla SINPIA nel suo comunicato, e cioè “generale accettazione” e “comunità di esperti”.

Le argomentazioni sviluppate dalla Suprema Corte in questa sentenza sono di estremo interesse; a pag. 20 infatti si legge:

“… nella maggior parte dei casi un evento può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori”.

Riportato alle vicende separative nelle quali i figli rifiutano la relazione con un genitore, questo principio giuridico stabilito dalla sentenza Cozzini ci dice che il rifiuto (l’evento) può trovare la sua causa in diversi fattori e non nell’unico fattore voluto dalla SINPIA nel suo comunicato, e propugnato dai diversi CTU nelle cause di affido dei minori, e cioè la presunta alienazione genitoriale. L’analisi delle possibili motivazioni alla base del rifiuto deve quindi procedere prendendo in esame alternativamente tutte le sue possibili cause, tra le quali certamente la possibile manipolazione della volontà del minore da parte dell’altro genitore, ma anche, con pari dignità, la possibilità che la causa del rifiuto stia proprio nel comportamento del genitore rifiutato verso il figlio.

Questo primo principio giuridico sancito dalla sentenza Cozzini afferma esattamente il contrario di quanto sostengono i vari CTU nelle cause di affidamento minori. I CTU sostengono che la causa del rifiuto è sempre la manipolazione da parte di un genitore (che loro chiamano alienazione genitoriale); la sentenza Cozzini afferma invece il principio giuridico che un evento può trovare la sua causa alternativamente in diversi fattori, che quindi devono essere tutti analizzati.

La SINPIA, con il suo comunicato propugna nella sostanza la sola presunta alienazione genitoriale escludendo a priori l’analisi di tutte le possibili cause del rifiuto, e quindi contraddicendo uno dei principi giuridici affermati dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza Cozzini, e cioè che di fronte a un evento il consulente tecnico deve prospettare al Giudice tutte le possibili cause che possano spiegare quell’evento, e non, apoditticamente, una sola di esse, inducendolo in errore. C’è da chiedersi se chi ha redatto quel comunicato della SINPIA sia andato a leggersi per intero la sentenza citata o ne ha parlato solo per sentito dire.

Ma non possiamo esimerci dal sottolineare i danni che si fanno alla Giustizia sostenendo tesi preconcette; e qui la SINPIA ha le sue belle responsabilità.

L’analisi dell’utilizzazione del sapere scientifico nel processo (penale nel caso specifico) viene affrontata dalla Suprema Corte dalla pag. 36 in poi: si tratta “di comprendere… se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica”. Comunità scientifica, scrive la Suprema Corte, e non ‘comunità di esperti’, come invece scrive la SINPIA nel suo comunicato; e la Corte aggiunge: “Da questo punto di vista il giudice è effettivamente, nel senso più alto, ‘peritus peritorum’: custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa nel processo”.

Non deve quindi la SINPIA manifestare meraviglia per il fatto che l’autorità giudiziaria si esprima su enunciati scientifici (seconda frase del comunicato SINPIA) laddove si pretenda di far valere quegli stessi enunciati in Tribunale.

La questione di quella che la SINPIA chiama “generale accettazione” viene affrontata dalla Suprema Corte a pag. 40 dove, richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (Sez. Un. 25 gennaio 2005, Rv. 230317 – ), così si esprime: “… le acquisizioni scientifiche cui è possibile attingere nel giudizio … sono quelle ‘più generalmente accolte, più condivise‘, non potendosi pretendere l’unanimità alla luce della ormai diffusa consapevolezza della relatività e mutabilità del sapere scientifico”. Non quindi il concetto della SINPIA, abbastanza opinabile, di ‘generale accettazione da parte di una comunità di esperti’.

Del resto se il concetto di comunità scientifica è abbastanza chiaro e comprensibile per tutti (la comunità degli studiosi le cui ricerche vengono accettate per la pubblicazione in riviste scientifiche di prestigio, verificate e validate da altre pubblicazioni di pari valore, indicizzate dalle banche dati mondiali, ecc., costituendo così il corpus delle conoscenze scientifiche su un dato argomento e in una data epoca) lo è molto meno quello di ‘comunità di esperti’.

Il concetto di ‘esperto’ implica in primo luogo che si chiarisca da quale fonte provenga a quella persona la qualifica di esperto; non può accettarsi il concetto che un gruppo di persone si autoproclami esperto in una determinata questione e sostenga poi che quella questione è scientifica perché ha una generale accettazione da parte della medesima comunità che si è autoproclamata esperta in quella medesima questione: monsieur de La Palice, che se non fosse morto sarebbe ancora in vita, avrebbe qualcosa da dire al proposito.

A questo punto continuiamo a reiterare la domanda iniziale:

Perché la SINPIA, importante società scientifica italiana di neuropsichiatria infantile, in grado quindi di fare scuola nel settore specifico dei disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza, si esprime in termini positivi (ved. Linee guida SINPIA e Comunicato SINPIA sulla PAS) su un concetto, quello di alienazione parentale, rigettato dalla comunità scientifica a livello mondiale e in Italia dalle massime autorità istituzionali nel campo della tutela della salute?

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