QUESITI AL CTU E IN-GIUSTIZIA MINORILE (prima parte)

CTU

Nelle cause di separazione, quando c’è conflitto tra gli ex-coniugi circa l’affidamento dei figli, quando c’è rifiuto alla frequentazione di un genitore da parte dei figli, o anche successivamente alla separazione quando, dopo una regolare frequentazione insorgono delle difficoltà nella stessa, il genitore che si sente penalizzato ricorre al giudice della separazione per il ripristino del suo diritto di visita ai figli. E non mistifichiamo come al solito parlando di diritto dei figli alla bigenitorialità; chi ricorre al giudice lo fa per far valere un suo preteso diritto. Se la bigenitorialità è davvero un diritto dei figli, agli stessi va riconosciuta la facoltà di rinunciarvi.

Nella vicenda possono essere coinvolti i Servizi sociali, comunali o consultoriali, con il compito di svolgere un’indagine sociale, magari esperire tentativi di mediazione tra le parti, e poi relazionare al giudice. Molto spesso però i Servizi sociali vanno ben al di là del mandato ricevuto lanciandosi in illazioni sulla presenza di disturbi nel bambino o nei genitori, di manipolazione psicologica del minore da parte di un genitore, ecc., improvvisandosi d’emblée specialisti nel fare diagnosi di malattie inesistenti (alienazione genitoriale soprattutto, ma anche sindrome della madre malevola, sindrome di Münchausen per procura, ecc.).

Una breve parentesi.

Gli operatori dei Servizi sociali (assistenti sociali e psicologi) sono dipendenti dei Comuni o delle ASL, e come tali pubblici ufficiali; se nel corso del loro lavoro, quindi nell’esercizio delle loro funzioni, rilevano una situazione che si può configurare come reato (è il caso della sospetta manipolazione psicologica del minore che costituisce un reato di maltrattamento – art. 572 CP) hanno l’obbligo di inviare un referto al Pubblico ministero; obbligo al quale il pubblico ufficiale non si può sottrarre. Ma non è di questo che intendiamo parlare, quanto sopra è scritto per completezza, per meglio inquadrare la questione.

Il giudice della separazione o il giudice minorile, in seguito al ricorso della parte o alla relazione dei servizi sociali, di solito dispone una CTU al fine di acquisire dati tecnici che gli siano di ausilio nella decisione, incaricando uno specialista (psicologo, psichiatra, neuropsichiatra infantile) di svolgerla.

La peculiarità dell’attività richiesta al CTU sta nel fatto che essa ha natura e contenuto prettamente professionale, per lo più sostanziandosi in una prestazione d’opera intellettuale, svolta però nell’interesse non di una parte privata o di un soggetto giuridico individuato e individuabile quale sua controparte contrattuale, ma piuttosto nell’interesse della giustizia rappresentata in concreto dall’ufficio del giudice”. (http://fiere24.ilsole24ore.com/professioni24/ediliziaambiente/ediliziaimmobili/news/CTU.html).

La CTU è difatti un accertamento che si propone di fornire al giudice nozioni tecniche che gli siano di ausilio nella decisione; non è un anticipo della decisione del giudice, non è un procedimento succedaneo del giudizio, che si svolge solo e soltanto innanzi alla Corte. Il giudice formula dei quesiti di natura tecnica ai quali il CTU deve dare risposta attingendo alla sue conoscenze e secondo la metodologia propria della sua disciplina, e assegna un termine per il deposito della relazione finale. Molto spesso però i quesiti formulati dal giudice nei processi di affidamento dei minori vanno al di là del mero accertamento tecnico; ne riportiamo alcuni esempi.

“… accertare … quale sia il regime più favorevole allo sviluppo equilibrato dei minori”.

dica il ctu … quale sia il regime di affidamento più adatto per i bambini, … quale sia la collocazione più idonea e le modalità di frequentazione con il genitore eventualmente affidatario o non collocatario”.

“… stabilisca quali siano le migliori condizioni, nell’esclusivo interesse della minore, di affidamento della stessa e quali le migliori modalità di visita e frequentazione del genitore non collocatario”.

Indichi il CTU il miglior regime di vita e di rapporti fra il minore e i genitori.

Come si può leggere, così formulati, i quesiti vanno ben oltre l’accertamento tecnico ma si spingono a chiedere al CTU di fornire risposte che sono invece di stretta competenza del magistrato, chiedono di formulare dei giudizi sulle vicende oggetto di causa, sono anticipazioni del giudizio. Ciò dovrebbe essere contestato dal CTU ma questi se ne guarda bene sia perché, se lo facesse, rischierebbe di non ricevere altri incarichi, sia perché, sentendosi investito di questo compito di ‘vice-giudice’, se ne sente gratificato nel suo ego.

 Riteniamo che debba essere compito dell’avvocato della parte resistente contestare la formulazione di quesiti che non si limitano a chiedere al CTU di fornire risposte di natura tecnica che possano essere di ausilio nella decisione del giudice ma chiedono al CTU di dare risposte che esulano dai suoi compiti di accertamento tecnico, che sono invece di stretta competenza del magistrato che deve giudicare e rappresentano un’anticipazione del giudizio (modalità di affidamento dei minori, frequentazione con il genitore non collocatario o non affidatario, ecc).

 È possibile che l’opposizione non venga ammessa o venga rigettata; ma così si crea la premessa per il ricorso in Appello e se il caso anche in Cassazione. Se i giudici di merito ritengono ben formulati i quesiti al CTU non su accertamenti tecnici ma su questioni squisitamente giudiziarie (modalità di affidamento dei minori, frequentazione con i due genitori, ecc.) sarà pure il caso di sentire cosa ne pensano i magistrati della Suprema Corte di Cassazione.

 Molto spesso il CTU si spinge anche, nel corso delle operazioni peritali, a svolgere compiti di mediazione (es. intervenendo per facilitare la frequentazione tra genitore e bambino) che non solo non gli competono ma sono incompatibili con la funzione stessa di CTU; le due funzioni sono infatti incompatibili. Si rimanda a un documento che precisa molto bene i rispettivi compiti, del CTU e del mediatore familiare (Ciofi R: Consulenza tecnica d’ufficio e mediazione – http://www.studiociofi.it/docs/20090220_ciofi_ct.pdf).

 Anche questo aspetto andrebbe immediatamente contestato dal CTP che deve tempestivamente segnalare all’avvocato della parte gli eventuali interventi del CTU incompatibili con l’ufficio di CTU; l’avvocato saprà come regolarsi più opportunamente. Una CTU non correttamente condotta può essere annullata e in tal caso il CTU è tenuto a restituire alle parti quanto da lui incassato, oltre l’eventuale risarcimento dei danni.

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