QUESITI AL CTU E IN-GIUSTIZIA MINORILE (seconda parte)

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Altro aspetto critico, nei processi di affidamento dei minori, concerne i quesiti sulla valutazione della personalità dei genitori.

Il codice di procedura penale vieta espressamente indagini sulla personalità dell’imputato (art. 220 CPP: “… non sono ammesse perizie per stabilire … il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”; è pur vero che per quanto concerne le cause di separazione siamo in ambito civilistico e che la CTU non è una perizia, ma forse criteri analogici suggerirebbero maggiore prudenza nella formulazione di quesiti circa indagini sulla personalità delle parti. Sono infatti molte le analogie tra perizia e CTU.

Un conto, infatti, è l’accertamento di eventuali patologie di natura psichica, dell’uno o dell’altro genitore, che potrebbero avere ripercussioni negative sull’esercizio della responsabilità genitoriale, altro conto è indagare la personalità degli ex-coniugi alla ricerca di non si sa cosa. Non esiste un manuale del perfetto genitore, né della personalità migliore che renda una persona un perfetto genitore; sembra la ricerca della pietra filosofale.

Entriamo con questo in un ambito normativo, cioè nella valutazione di ciò che è da ritenere normale e di ciò che non è da ritenere normale, cosa che esula totalmente dall’accertamento tecnico-scientifico su eventuali patologie; nel valutare la personalità dell’altro mettiamo in gioco la nostra stessa personalità e questo priva di oggettività scientifica l’indagine stessa sulla personalità dell’altro. L’altro ci potrà sembrare ‘istrionico’ se noi abbiamo difficoltà nostre soggettive nell’interagire con persone estroverse, ci potrà sembrare ‘narcisista’ se abbiamo scarso amor proprio o ci potrà sembrare ‘ossessivo’ se siamo persone alquanto disordinate e superficiali. Si tratta quindi di valutazioni soggettive del CTU e un giudizio in Tribunale non può essere fondato su valutazioni soggettive, sia pure espresse da personaggi autorevoli.

Anche se il giudice glielo chiede mediante la formulazione dei quesiti il CTU deve essere molto cauto nel formulare giudizi sulla personalità delle parti, e sarebbe meglio che si astenesse del tutto dal fornire una risposta a quesiti di tal fatta; non esiste una metodologia scientifica per formulare giudizi di personalità o di tratti di personalità, nemmeno tramite i test di personalità (MMPI o Rorschach) che possono dare informazioni sul funzionamento della personalità (MMPI), o anche su alcuni aspetti della struttura profonda della personalità (Rorschach), che comunque vanno sempre raccordate con l’indagine clinico-anamnestica e non sono sufficienti da sole a esprimere una valutazione clinica.

 E anche qualora indagini rettamente condotte portino alla conclusione che il genitore esaminato abbia, ad es., una ‘personalità istrionica’ (senza che la stessa si costituisca in disturbo di personalità, secondo la metodologia clinica corrente – DSM) a cosa serve questa informazione? Ad affermare che un soggetto con personalità istrionica non è un buon genitore? Togliamo i figli a tutti gli artisti e personaggi dello spettacolo, allora, visto che per fare il loro lavoro devono possedere necessariamente una personalità istrionica, più o meno pronunciata.

 È recente una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sia pure espressa in una vicenda affine a quella dell’affidamento di minori, nella quale la Suprema Corte pone due fondamentali principi di diritto (Corte di Cassazione, Sez. I Civile – sentenza 28 febbraio 2013, n. 5013).

 Il primo è il seguente:

 In base alla valorizzazione del legame naturale posto alla base dell’art. 1 della legge n. 183 del 1984, che attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, si impone un particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli.”

 E questo è il secondo:

 La prioritaria esigenza, per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato non è riconosciuta in astratto, ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Essa, pertanto, incontra i suoi limiti nell’oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale e irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.”

 Si tratta di principi giuridici che, travasati nelle cause di affidamento dei minori, pongono paletti ben precisi all’operato dei CTU nella valutazione della capacità genitoriale dei genitori separati. La Suprema Corte afferma infatti che anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale, non compromettono la capacità di allevare ed educare i figli.

 Vediamo invece CTU esprimersi disinvoltamente sull’incapacità genitoriale di una persona che, magari irritata da una vicenda giudiziaria senza fine, e senza senso, si mostra diffidente verso il CTU, pur non presentando né anomalie del carattere né alcuna patologia psichica.

Vediamo disquisizioni sul presunto innalzamento di qualche punto di una singola scala del test MMPI, che si mantiene comunque nel range della normalità ma che si vuole considerare patologico perché non si sa a cos’altro appigliarsi per sostenere la tesi dell’incapacità genitoriale di una persona.

Abbiamo visto di recente bambini splendidi, ben educati, ben curati, con ottimo rendimento scolastico e giudizi lusinghieri degli insegnanti, sottratti a genitori amorevoli sulla base di pure illazioni di noti CTU della capitale e inseriti in cosiddette case famiglia nelle quali sono regrediti paurosamente; o costretti a incontrare comunque il genitore rifutato e minacciati se non obbedivano di venire strappati al genitore amorevole e collocati in comunità per minori. Chi li risarcirà della loro infanzia rubata?

Ci è stata segnalata di recente una CTU nella quale cosiddetti esperti affermano che “il sig. … non presenta quadri psicopatologici e/o disturbi di personalità” ma poi, dopo qualche pagina, scrivono che il sig. … presenta dei “tratti di personalità di tipo ossessivo e di tipo narcisistico che interferiscono con la funzione genitoriale”; o addirittura abbiamo letto una diagnosi di delirio mistico fatta da un CTU pur in presenza di completa normalità di una batteria di test somministrati (Bender, MMPI-2, MCMI-III, Rorschach-Pralp3), se si esclude un aspetto di personalità di tipo ossessivo-compulsivo al McMillon.

 Crediamo sia oltremodo opportuno che tutti gli attori del processo di affidamento dei minori (giudici, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, avvocati) facciano un passo indietro e rientrino nell’alveo di una prassi tecnico-giuridica corretta. Ogni processo di affidamento di minori comporta danni e sofferenze per la parti; l’obiettivo di tutti dev’essere quello di minimizzare questi danni e queste sofferenze. Solo una metodologia scientifica coerente è in grado di ridurre al minimo questi danni e mettere al riparo i tecnici da richieste di risarcimento dei danni provocati dalla loro superficialità.

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