VERSO IL TESTO UNIFICATO

Dovrà lavorare tutta l’estate, il sen. Pillon, per assemblare i 6-7 e passa DDL sul diritto di famiglia e tirarne fuori un testo unico.
Ma se il materiale di partenza è penoso altrettanto penoso sarà il risultato finale.
Non sarà solo in questa fatica immane, si sacrificheranno con lui tanti padri separati rifiutati dai figli, sé dicenti presidenti di improbabili associazioni, da quella che ha sede in un piccolo garage a Roma a quella che invece ha sede nello sportello bancomat di Via Marsili 10/A a Bologna; per non dimenticare quello che pubblica i suoi studi sui topi monogamici della Califormia su riviste a pagamento (pare 1.500 dollari la botta); qui potete sentirlo urlare.

Sen. Pillon, la legge attuale, sia pur con certi limiti, funziona bene nella maggioranza delle separazioni, questo lei lo sa benissimo; là dove la legge 54 non funziona è nelle separazioni che fanno seguito a violenza in famiglia o ad abusi sessuali sui figli minori, da lei impropriamente defnite separazioni conflittuali. Sono una esigua minoranza e lei, per favorire i genitori violenti o pedofili vuole danneggiae tutti gli altri genitori che si separano in maniera consensuale o giudiziale “leggera” per così dire. Ma se ne rende conto?
Per le separazioni che seguono a violenza o abusi esiste già una legge quadro per disciplinarle, e si chiama Convenzione di Istanbul; si tratta solo di applicarla, inserendo nel Codice civile delle norme ispirate alla Convenzione di Istanbul. Come del resto ha fatto la Francia, si informi.

E non c’è altra strada da percorrere, se si vuole restare nel novero dei paesi civili, se si vogliono evitare le censure della Corte Costituzionale e della CEDU.
Le forniamo una traccia, anche se, ce ne rendiamo conto, troppo estremistica per i suoi gusti; la ammorbidisca pure, ma questa è la strada, le piaccia o non le piaccia.

«1. Ai sensi della Legge 77/2013, articoli 26, 31 e 48, in presenza di episodi documentati di violenza in famiglia:
   a) il genitore violento è escluso dall’affidamento dei figli minori poiché il comportamento violento di un genitore è di pregiudizio al sereno sviluppo psico-fisico dei figli;
   b) è vietata la mediazione familiare in tutte le sue forme, anche come coordinazione genitoriale;
   c) la violenza sui figli, diretta o assistita, comporta d’ufficio l’avvio di un procedimento penale a carico del genitore violento per maltrattamento sul minore, ai fini della valutazione della sospensione della responsabilità genitoriale e della sospensione del cosiddetto diritto di visita.
2. Ai sensi della presente legge per “episodi documentati di violenza in famiglia” si intendono episodi di violenza fisica e/o psicologica documentati da specifico referto medico e psicologico provenienti da strutture pubbliche, indipendentemente dall’avvio e dall’esito del relativo procedimento penale.»

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